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Separazione
GIUDIZIALE

Quali sono i primi passi di una separazione giudiziale?

Il primo passo è affidare il mandato al legale che vi rappresenterà. Dopo aver discusso con lui gli elementi della separazione, il legale provvederà a mandare una raccomandata al vostro coniuge, manifestando l'intenzione di separarvi e chiedendo se vi sia la possibilità di una consensuale.

A quel punto il coniuge potrà rispondere personalmente o far rispondere da un legale (la seconda soluzione è la migliore).

Si inizierà la discussione per valutare se si possa raggiungere un accordo o meno.

Se si raggiunge si presenta una domanda consensuale.

Se non si raggiunge, sarà presentato un ricorso per separazione giudiziale.

 

 

Quando è bene rivolgersi all’avvocato?

Naturalmente il prima possibile, anche solo per un consiglio. Che siate voi a voler chiedere la separazione o sia il coniuge, un avvocato esperto in questi problemi vi può consigliare sul percorso da seguire in modo da evitare che l’emotività vi faccia compiere delle scelte sbagliate.

 

Quando può essere richiesta la separazione?

La separazione può essere richiesta se entrambi i coniugi sono d’accordo a vivere separati oppure: a) per fatti che rendono intollerabile la convivenza; 2) se la convivenza può arrecare un pregiudizio ai figli. Di fatto, concretamente, si può richiedere la separazione ogni volta che non si voglia più convivere con qualcuno.

 

Il coniuge mi può impedire (o negare) la separazione?

No. Il coniuge, anche se non e d’accordo a separarsi non potrà impedirvi di ottenere la separazione. Potrà solo cercare di ottenere condizioni di separazione favorevoli. 

Esiste ancora la separazione per colpa?

No, la separazione per colpa ha cessato di esistere dal 1975. Oggi la separazione avviene alla luce di un dato oggettivo quale l’impossibilità di proseguire la convivenza o il rischio di pregiudizio per i figli, anche se questo non è imputabile alla colpa di nessuno.

La responsabilità di uno dei due coniugi nella crisi matrimoniale (l’addebito) rileva solo con riferimento ad un aspetto patrimoniale. Infatti il coniuge a cui è addebitata la separazione non potrà chiedere un assegno di mantenimento all’altro e sarà escluso dalla successione del coniuge.

 

Quale conflittualità debbo aspettarmi?

Il grado di conflittualità dipende dalle caratteristiche delle persone e dalle circostanze. Bisognerebbe sempre evitare che la separazione si trasformi in una guerra: una situazione deleteria per tutti e di cui fanno le spese soprattutto i figli. Purtroppo una certa conflittualità è da metter nel conto, soprattutto nei primi tempi. Gli studi di psicologia infatti ci dicono che la prima fase (quella di rielaborazione della separazione) è la più critica. Spesso però la conflittualità si spegne.

Qual è la procedura per la separazione?

La separazione può  essere :

- Separazione giudiziale;

- Separazione consensuale;

- Negoziazione assistita;

- Davanti all'ufficiale di stato civile;

Su ciascuna di queste voci abbiamo dedicato una pagine di approfondimento specifica.

Qual è la durata di un processo per separazione?

Una separazione consensuale si conclude abbastanza brevemente. A Pisa e Livorno passano pochi mesi dal deposito del ricorso alla convocazione innanzi al Presidente e poi all’omologazione dell’accordo (sempre che l’accordo non sia contrario agli interessi dei figli).

La durata di una separazione giudiziale invece varia a seconda della complessità della causa ed in particolare del numero di prove da raccogliere e dalle eventuali impugnazioni o richieste di modifiche delle condizioni disposte dal Presidente. Si può andare da uno a tre anni ma ogni previsione deve essere fatta alla luce del caso concreto.

 

L’affidamento condiviso dei figli: come funziona?

Dal 2006 vige in Italia il regime di affidamento condiviso dei figli. Entrambi i genitori mantengono la potestà sui figli per le questioni di maggiore importanza (e sono quindi chiamati a collaborare). Inoltre il giudice deve fare in modo di garantire un rapporto continuato dei figli con ciascun genitore e prevedere tempi di permanenza presso ciascuno di loro.

Questo non significa che i bambini debbano vivere una settimana a casa di un genitore e una settimana a casa dell’altro (alcuni tribunali hanno adottato anche questa soluzione ma sono una minoranza e comunque non quelli toscani). Sarà invece fissata la residenza prevalente presso uno dei due genitori (frequentemente è la madre ma non sempre) mentre all’altro genitore sarà riconosciuto il diritto di tenere i bambini con sé per alcuni giorni durante la settimana ed a week end alterni.

Il bambino è affidato in esclusiva ad uno solo dei genitori quando si dimostra che l’altro può arrecargli un pregiudizio, come nel caso di genitori violenti o insani di mente o di persone che “demonizza” l’altro genitore.

 

Se l’altro coniuge non si attiene agli obblighi verso i figli?

Se uno dei genitori non si attiene alle condizioni stabilite (l’affidatario impedisce all’altro di vedere i bambini o il non affidatario non trascorre con loro il tempo previsto) potrà essere sanzionato con un richiamo del giudice, una multa, il risarcimento del danno o anche con la decadenza dalla potestà.

 

L’assegno di mantenimento dei figli come si determina?

Anche in caso di separazione dei coniugi i genitori restano tenuti al mantenimento dei figli secondo le proprie possibilità. In particolare è diritto dei figli avere un tenore di vita che sia corrispondente a quello tenuto prima della separazione (anche se alcuni sacrifici sono necessari poiché con la separazione aumentano le spese per i due genitori).

Ciascun genitore provvede direttamente al mantenimento del figlio per i periodi in cui convive con lui. Ma dal momento che la convivenza con i figli non è divisa in parti uguali tra i genitori, quello non convivente dovrà corrispondere all’altro un contributo di mantenimento proporzionato ai propri redditi.

 

E come si determina l’assegno di mantenimento per il coniuge?

Ciascun coniuge ha diritto a mantenere, dopo la separazione, un tenore di vita paragonabile a quello avuto durante il matrimonio (non esattamente lo stesso poiché le spese sono destinate ad aumentare durante la separazione). Se uno dei due coniugi non ha mezzi per mantenere questo tenore di vita l’altro sarà tenuto a pagare un assegno di mantenimento che lo faccia avvicinare a questo tenore.

 

E se l’altro coniuge non paga quanto dovuto?

L’ordinamento prevede alcuni strumenti contro questa evenienza, sia con riferimento all’assegno di mantenimento dei figli che a quello di mantenimento del figlio. In caso di inadempimento il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge o ordinare al datore di lavoro (o a chiunque abbia un debito con l’inadempiente) di pagare direttamente una parte di quanto dovuto al figlio o al coniuge. Questo è uno degli strumenti migliori a disposizione perché consente di ottenere velocemente quanto necessario per il mantenimento proprio o dei propri figli. Il limite di questo strumento è che è efficace solo se il coniuge inadempiente è un lavoratore dipendente o ha crediti verso terzi.

Se l’inadempiente possiede beni mobili o immobili (ad esempio un appartamento o un’auto che abbia ancora un valore) se ne può disporre il pignoramento e la vendita forzata. Al riguardo si ricordi che la sentenza di separazione è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Questo strumento è meno efficace perché richiede più tempo (e purtroppo non si ha tempo quando non si hanno mezzi per mantenere i figli).

Il mancato mantenimento dei figli rappresenta anche un reato punito con la reclusione fino ad un anno. Questo strumento non da i mezzi di sussistenza a chi sia in difficoltà ma può servire per convincere l’altro ad adempiere.

In fine, ai sensi del nuovo art. 709 ter c.c., il mancato adempimento degli obblighi genitoriali può essere sanzionato dal giudice civile con un obbligo di risarcimento dei danni subiti.

 

A chi viene assegnata la casa familiare?

In presenza di figli il giudice può disporre (e normalmente dispone) il diritto ad abitare nella casa familiare a favore del genitore che convive con i figli minori, a prescindere dalla proprietà dell’immobile. Lo scopo di questa norma è evitare che i figli, dopo la sofferenza per la separazione dei genitori, debbano anche subire la sofferenza di perdere il proprio habitat familiare. Per questo tale diritto è riconosciuto solo se i bambini hanno davvero abitato la casa familiare prima della separazione.

Sempre per questo motivo il diritto all’abitazione della casa familiare si perde se ci si trasferisce ad abitare in un’altra casa, anche solo temporaneamente.

Il diritto alla casa familiare si perde inoltre con l’indipendenza dei figli.

Di questo diritto si deve tener conto nella determinazione dell’assegno di mantenimento (riducendolo per chi gode dell’abitazione).

Il diritto d’abitazione può essere trascritto e fatto valere anche nei confronti dei terzi quindi anche verso chi compri l’abitazione o dei genitori dell’altro coniuge che l’abbiano ceduta a titolo di comodato (quest’ultima ipotesi però non è del tutto pacifica).

 

Possono essere modificate le condizioni di separazione?

Certamente. Sia i provvedimenti temporanei del Presidente che la sentenza del Tribunale possono essere appellati se ritenuti ingiusti oppure modificati in qualsiasi momento se cambia la situazione di fatto. Ad esempio se uno dei due coniugi perde il lavoro e non ha molte possibilità di trovarne un altro in breve tempo può chiedere l’assegno di mantenimento che prima era stato escluso o l’aumento della sua misura. Oppure se uno dei due cambia città si può chiedere una modifica delle condizioni di affidamento.

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